Buongiorno a tutti,
come promesso ho raccolto tutte le domande che mi avete scritto per e-mail e, con l’aiuto della mia collega Federica Marotta, vice direttrice presso Easy Work SA e dell’Avvocato Costantino Delogu, abbiamo risposto a ciascuna di esse.
Tenete presente che molti di voi mi hanno fatto domande simili o hanno la stessa situazione lavorativa, per cui probabilmente non troverete proprio la vostra domanda così come la avete formulata, ma una versione più generica per poter rispondere a tutti.
Ecco le domande più frequenti e tutto quello che dovete sapere sul lavoro ridotto e sulle relative modalità di applicazione:
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Bisogna obbligatoriamente compensare le ore straordinarie?
L’ottenimento dell’ILR (indennità per lavoro ridotto) non è più subordinata alla compensazione delle ore straordinarie. In questo senso si può ottenere l’ILR senza dover prima compensare le ore straordinarie. Vista l’eccezionalità del periodo è però possibile che i lavoratori e i datori di lavoro si accordino per compensare queste ore (vedi risposta a domanda 2.).
fonte: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
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Il datore di lavoro può obbligare il lavoratore ad utilizzare i giorni di ferie maturati?
Il datore di lavoro generalmente non può imporre le vacanze senza averlo comunicato con adeguato preavviso, di regola almeno 3 mesi prima (mentre un preavviso di 2 settimane è di regola richiesto per la pianificazione del lavoro). Vista l’eccezionalità di questi giorni tuttavia tale principio può essere rivisto e per far fronte alla situazione è possibile pianificare delle vacanze con brevissimo preavviso. swissstaffing (associazione di categoria per le agenzie in Svizzera) è dell’opinione che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di effettuare le vacanze o compensare il lavoro non effettuato con le ore accumulate di lavoro straordinario. Se il lavoratore non si oppone la situazione viene accettata sulla base dell’obbligo di fedeltà dei lavoratori verso i datori di lavoro. In generale vale comunque il principio della libertà contrattuale, per cui se datore di lavoro e lavoratore si accordano per compensare immediatamente vacanze od ore straordinarie, il loro accordo è valido e vincolante, rispettivamente è conforme alla legge.
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Esiste un termine di attesa / carenza (si viene pagati sin dal primo giorno)?
NO, con le misure adottate il 20.03.2020 dal Consiglio federale il termine d’attesa è stato abolito. Di conseguenza, se ne avete diritto, verrete indennizzati a partire dal primo giorno dopo l’invio della richiesta del lavoro ridotto.
fonte: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
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Un collaboratore iscritto ad un’agenzia ma senza un contratto attivo può richiedere il lavoro ridotto?
NO, per avere diritto al lavoro ridotto bisogna avere un contratto attivo e tale contratto non deve essere stato disdetto.
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Chi non ha diritto al lavoro ridotto?
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto (indipendentemente da chi abbia dato la disdetta);
- che non accettano il lavoro ridotto;
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato.
fonte: https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html
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Una persona che lavora presso privati ha diritto al lavoro ridotto?
SI, se si è assunti con regolare contratto da un privato o da una ditta individuale (e il contratto non è in disdetta) si ha diritto a richiedere il lavoro ridotto.
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Un lavoratore in malattia/infortunio in corso ha diritto al lavoro ridotto?
NO, durante la malattia o l’infortunio si è coperti dall’assicurazione o dal dovere contrattuale del datore di lavoro di pagare il salario durante l’impedimento al lavoro (art. 324a CO).
Una volta terminato l’impedimento al lavoro si ha diritto all’indennità per lavoro ridotto:
- se non si è in disdetta e
- se l’azienda non può far rientrare il collaboratore al lavoro a causa del calo di lavoro.
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Un collaboratore temporaneo che ha terminato l’attività prima del 17.03.2020 senza ricevere regolare disdetta ha diritto al lavoro ridotto?
In questo caso consigliamo di contattare il proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare i termini legali di preavviso.
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Chi lavora con un contratto part time ha diritto al lavoro ridotto?
SI, se la perdita di ore è superiore al 10%.
fonte: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
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Esempi di calcolo del lavoro ridotto
ESEMPIO DI LAVORO RIDOTTO AL 50% | |
salario al 100% | CHF 4000 |
ILR al 50% | CHF 3600 |
COMPOSTO DA: | |
CHF versati per il lavoro effettivamente svolto | CHF 2000 (50% di CHF 4000) |
CHF versati per indennità lavoro ridotto | CHF 1600 (80% del 50% di 4000) |
ESEMPIO DI LAVORO RIDOTTO AL 100% | |
salario al 100% | CHF 4000 |
ILR al 100% | CHF 3200 (80% di CHF 4000) |
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Se il lavoratore ha ricevuto disdetta dopo il 17.03.2020 ha diritto al lavoro ridotto?
NO, il lavoratore che ha ricevuto disdetta non ha diritto al lavoro ridotto.
fonte: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
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Il lavoratore termina di lavorare il 13.03.2020 il lavoro ridotto viene chiesto il 17.03.2020 Da quando viene indennizzato il collaboratore?
Il termine di preannuncio per il lavoro ridotto è stato completamente abolito a causa della crisi del coronavirus, l’indennità per il lavoro ridotto viene versata dal giorno dopo la richiesta di lavoro ridotto, in questo caso dal 18.03.2020.
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Il 19.03.2020 e il 20.03.2020 come vengono indennizzati?
Il 19 marzo se previsto da contratto collettivo o individuale è retribuito come giorno festivo.
Il 19.03.2020 è compreso nell’indennità dei giorni festivi, sebbene il divieto di attività del Consiglio di Stato fosse esteso anche a tale giorno.
Il giorno venerdì 20.03.2020 è stato deciso il blocco delle attività per ordine del Consiglio di Stato e in ragione della pandemia da COVID-19, per cui tale situazione concretizza l’impossibilità (temporanea) per il datore di lavoro e per il lavoratore di svolgere attività lavorativa: in tal caso gli obblighi contrattuali sono sospesi e il salario può non essere pagato al lavoratore.
fonte: https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/
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Come funziona esattamente? tempi e modalità. verrà comunicata l’accettazione della domanda o è automatica? viene indicato per quanti giorni si richiede?
Il datore di lavoro ha il compito di compilare ed inviare tempestivamente il preannuncio per richiedere l’indennità per lavoro ridotto. Il preannuncio viene esaminato dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda, il quale risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’indennità per lavoro ridotto. Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere il diritto all’indennità e le relative pretese presso la cassa da lui stesso designata.
Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto. Le indennità per lavoro ridotto ammontano all’80% della perdita di guadagno per le ore di lavoro perse.
Easy Work come datore di lavoro si impegna ad avvisare tempestivamente tutti i propri collaboratori dello stato della pratica di lavoro ridotto. Richiedete lo stesso anche ai vostri datori di lavoro. Come vi abbiamo già detto sul post, per quanto riguarda le tempistiche purtroppo le Sezione del lavoro non può garantire tempi precisi di elaborazione delle pratiche. Sul sito dell’Unia viene riportato che una volta ricevuta la documentazione completa, l’indennità è versata al più tardi entro 1 mese.
fonte https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html
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Se un lavoratore e’ già in lavoro ridotto da giugno 2019 può chiedere un’ulteriore estensione del lavoro ridotto? Se si, per quanto tempo?
La proroga del periodo del lavoro ridotto può essere chiesta entro i limiti previsti dalla Legge federale contro la disoccupazione.
L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.
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L’80% della perdita di guadagno è calcolata solo su parte fissa dello stipendio o anche sulla parte variabile?
Determinante è il salario convenuto contrattualmente dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
Se il salario dell’ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio degli ultimi 12 mesi, l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.
L’80% è calcolato anche sulla parte variabile del salario, che viene determinata facendo riferimento al salario medio degli ultimi 12 mesi (o dei mesi precedenti di lavoro se il contratto non ha ancora superato tale durata).
Spero di essere stata esaustiva e di avervi tolto ogni dubbio. Come avete visto, per ogni domanda vi abbiamo messo anche il link ufficiale dove abbiamo trovato l’informazione, per ogni eventualità o se avete altre domande quei siti sono esaustivi oppure potete provare a mandare una mail agli enti di competenza!
Anche se non siete nostri collaboratori, è stato un piacere potervi dare una mano!