Si sa, il diritto del lavoro non è una materia semplice ed è in continua evoluzione.
In un momento come questo, in cui i cambiamenti la fanno da padroni, abbiamo pensato di rivolgerci ad un’esperta in materia, l’Avvocato Bazzana – Marcoli, per aiutarci ed aiutarvi a fare un po’ di chiarezza.
Il tema che abbiamo deciso di trattare oggi è il lavoro ridotto. Ecco la nostra domanda:
“Un’azienda che ha richiesto il lavoro ridotto per i propri dipendenti può assumere in maniera diretta o indiretta (tramite agenzia)?”
“L’applicazione del lavoro ridotto ha quale scopo quello di mantenere i posti di lavoro in un’azienda che si trova confrontata ad un calo temporaneo di lavoro, normalmente per motivi economici (ma anche per provvedimenti ordinati dalle autorità o circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro).
Nel periodo di lavoro ridotto, il datore di lavoro mantiene l’obbligo al versamento degli oneri sociali; Il dipendente ha così il vantaggio di evitare lacune contributive e di mantenere il proprio salario. L’assunzione di un nuovo personale è quindi incompatibile con la contestuale alla richiesta di indennità per lavoro ridotto, se non abusiva. La questione sarebbe diversa se la richiesta riguardasse solo uno specifico settore di attività dell’azienda e non per tutti i collaboratori. Un’assunzione nel settore non colpito dalla diminuzione della domanda sarebbe dunque ravvisabile. Resta inteso che, prima di richiedere le indennità per un dipendente, il datore di lavoro deve valutare la possibilità di inserirlo in un altro settore dell’azienda non confrontato ad un calo di attività.”
“Le persone con contratto “su chiamata” o che lavorano “part time” hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto?”
a. “Hanno attualmente diritto alle indennità per lavoro ridotto i dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato (che adempiono le condizioni indicate alla LADI). Il fatto che il dipendente lavori a tempo parziale non incide sul suo diritto alle indennità in caso di perdita di lavoro computabile.”
b. “Dal 28 ottobre 2020 (applicazione retroattiva al 1 settembre 2020), anche i lavoratori “su chiamata” impiegati a tempo indeterminato (e impiegati da almeno 6 mesi) hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto.”