Cosa sono le voci in busta paga?
Come leggere la busta paga di un lavoratore temporaneo?
Come faccio a calcolare la busta paga con salario orario?
Di seguito cercheremo di guidarvi nella lettura delle voci di una busta paga svizzera.
1) ELEMENTI DI RETRIBUZIONE
SALARIO LORDO = ORE LAVORATE x SALARIO BASE + INDENNITA’
INDENNITA’ SOSTITUTIVE
- 13° viene pagata per ogni ora di lavoro svolto e viene versata tutti i mesi in busta paga
- VACANZE le vacanze vengono pagate ad ogni ora di lavoro svolto, ma vengono trattenute ogni mese e versate nel momento in cui sono effettivamente utilizzate. Al momento del termine del contratto, vengono liquidate completamente con l’ultima busta paga.
- FESTIVITA’ le feste vengono pagate ad ogni ora di lavoro svolto e versate mensilmente in busta paga.
INDENNITA’ PER PRESTAZIONI PARTICOLARI (trasferte, lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni…) variano in base al settore e all’azienda cliente e vengono versate mensilmente in busta paga
PRESTAZIONI IN NATURA es. vitto ed alloggio se il contratto collettivo di riferimento lo prevede, al collaboratore verrà versato il rimborso delle spese di vitto, alloggio, spese auto, ecc.
2) TRATTENUTE PREVIDENZIALI
TRATTENUTE PREVIDENZIALI
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti: trattenuta di 5.275 % sul salario orario lordo. E’ il pilastro centrale della previdenza di vecchiaia e superstiti in Svizzera (1° pilastro). Esso deve garantire un minimo esistenziale ed è obbligatorio.
AD Assicurazione contro la Disoccupazione: trattenuta di 1.100 % sul salario orario lordo. Copre la perdita di guadagno temporanea in caso di perdita del posto di lavoro. L’AD fornisce prestazioni in caso di disoccupazione, sospensione del lavoro dovuta a intemperie, lavoro ridotto e insolvenza del datore di lavoro.
LAINF Assicurazione Infortuni Non Professionali: trattenuta di 2.250 % sul salario orario lordo. I lavoratori devono anche essere assicurati contro gli infortuni non professionali se sono impiegati per più di 8 ore a settimana o se le riprese giornaliere durano oltre 8 ore per lo stesso datore di lavoro. Questo premio può essere decurtato dallo stipendio del lavoratore.
LPP Legge Previdenza Professionale: trattenuta che varia dall’1 al 10% in base alla fascia di età su una quota coordinata di salario (non viene assicurato tutto il salario, ma solo una parte del salario lordo). Rappresenta il 2° dei tre pilastri del sistema ed è definita integrativa del 1° pilastro (AVS). Come si calcola per i temporanei? DEDUZIONE LPP COORDINATA = ((SALARIO BASE + FESTIVO + VACANZE + 13°) – 11,40) x (PERCENTUALE A SECONDA DELL’ETA’) x (ORE LAVORATE)
IGM – CASSA MALATI Indennità Giornaliera di Malattia: trattenuta di 1.100 % sul salario orario lordo. Grazie a questa trattenuta, per tutti i giorni di malattia (compresi sabati e domeniche) al collaboratore verrà versato comunque circa l’80% del suo salario lordo.
CP – CONTRIBUTO PROFESSIONALE: trattenuta di 0.700 % sul salario orario lordo per poter partecipare a percorsi formativi.
3) TRATTENUTE FISCALI
TRATTENUTE FISCALI
Alcune categorie di lavoratori hanno la trattenuta delle imposte alla fonte.Si tratta dei frontalieri, dei domiciliati con permesso B o L e degli svizzeri residenti all’estero.
La trattenuta varia in base alla situazione personale del lavoratore (salario, stato civile, impiego del coniuge, figli, ecc.).
4) ASSEGNI FAMILIARI
ASSEGNI FAMILIARI
Vengono versati a dipendenza degli oneri familiari del dipendente.
Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario di almeno Fr. 587.– al mese o di Fr. 7’050.– all’anno.
Se la persona lavora per diversi datori di lavoro, i salari sono addizionati. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari.
ASSEGNO BASE il diritto all’assegno nasce e si estingue contemporaneamente al diritto al salario. In caso di costituzione o scioglimento del rapporto di lavoro nel corso del mese (inizio e fine del rapporto di lavoro) l’assegno è versato proporzionalmente al lavoro prestato. Il diritto all’assegno di base sorge con l’inizio del mese di nascita del figlio e si estingue alla fine del mese in cui ha compiuto i 16 anni (fino ai 20 anni se il figlio è incapace al guadagno, in seguito a malattia o invalidità).
ASSEGNO PER GIOVANI IN FORMAZIONE (studenti – apprendisti) è riconosciuto dal mese successivo al compimento del 16° anno e può essere fatto valere fino al 25° anno di età.
ASSEGNI DURANTE MALATTIA – INFORTUNI – DISOCCUPAZIONE Se l’avente diritto è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui sopra, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi.