1° gennaio 2020: entra in vigore l’aumento dei contributi AVS

Molti di voi ancora non lo sanno, dunque ci è sembrato doveroso scrivere due semplici righe per informarvi che dal 1° gennaio 2020 aumenteranno i contributi AVS e non solo.

Come di consueto per i contributi AVS, questi saranno pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dedotti dal salario dei lavoratori. Il supplemento AVS varrà anche all’estero, in quanto indipendente dal luogo di domicilio.

Andiamo a vedere perché ci sarà questo aumento

Previdenza per la vecchiaia 2020 e supplemento AVS

Il 24 settembre 2017 si è svolta la votazione sulla riforma, in tale occasione la Svizzera ha votato due progetti:

  • Il primo è il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Il secondo progetto è la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

Entrata in vigore

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 è stata suddivisa in 3 fasi, di cui l’ultima, come detto sopra, entrerà in vigore con l’inizio dell’anno venturo.

  1. 2018: aumento dell’età di riferimento, flessibilizzazione della riscossione della rendita e mantenimento delle aliquote IVA precedenti.
  2. 2019: riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP e misure compensative nella previdenza professionale e nell’AVS.
  3. 2020: aumento delle aliquote IVA di 0,3 punti percentuali e aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali.

Fase 1

La parte più consistente della riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018: l’età di riferimento delle donne è passata a 64 anni e 3 mesi, per poi aumentare di tre mesi per volta ciascuno degli anni successivi, fino al raggiungimento di quella degli uomini, ossia 65 anni, nel 2020. È aumentata anche l’età minima per la riscossione della rendita nel 2° pilastro, che è passata da 58 a 62 anni (in casi eccezionali è ammessa un’età inferiore ai 60 anni).

L’IVA non è mutata, il che ha sgravato l’economia da elevati costi di adattamento.

Fase 2

il 1° gennaio 2019 è stata ridotta l’aliquota di conversione nella previdenza professionale obbligatoria, questa è passata dal 6,8% al 6,6% (seguiranno ulteriori riduzioni fino ad arrivare al 6% nel 2022). Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2019 viene versato il supplemento AVS di 70 franchi al mese e il limite massimo della somma delle rendite per coniugi nell’AVS è passato al 155% di una rendita massima AVS (prima: 150 %). Hanno diritto a questi due miglioramenti tutte le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento a partire dal 1° gennaio 2018.

Eccoci ora alla fase che più ci interessa:

Fase 3

Il 1° gennaio 2020 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali (dall’8 all’8,3 %) a favore dell’AVS.

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede, inoltre, che i contributi all’AVS aumentino dal 1° gennaio 2020 di 0,3 punti percentuali (0,15 a carico sia dei lavoratori che dei datori di lavoro). Questo aumento servirà a finanziare il supplemento AVS di 70 franchi e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento (vedi sopra).

Perché ci sarà il supplemento AVS?

Il supplemento AVS di 70 franchi al mese, ovvero 840 franchi all’anno, ha diverse funzioni:

  • Compensare in parte la riduzione dell’aliquota di conversione.
  • Attenuare le conseguenze dell’aumento dell’età di pensionamento delle donne (i 70 franchi compenseranno in particolare la riduzione della rendita prevista in caso di anticipazione).
  • Migliorerà la previdenza delle persone nella fascia salariale inferiore, in particolare di quelle senza 2° pilastro. In generale, le persone nella fascia salariale inferiore trarranno benefici maggiori dal supplemento AVS rispetto a un eventuale rafforzamento del 2° pilastro, poiché l’AVS provvede a una forte ridistribuzione dagli assicurati benestanti a quelli meno agiati.

Cerchiamo sempre di tenervi informati sui cambiamenti relativi al mondo del lavoro, in particolar modo su quelli che possono interessare chi, come noi, fa parte del mondo HR nel Canton Ticino, sia esso nostro cliente o meno.

Speriamo di esservi stati utili e di avervi tolto qualche dubbio con questo breve articolo.

Non esitate a contattarci per una consulenza.


Fonte: Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali UFAS